SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale della Formazione Professionale
Servizio III Sistema di Accreditamento della Formazione Professionale e Certificazione delle Competenze

Accreditamento

L’accreditamento è l’atto con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale della Formazione Professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extra-regionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi.


L’Accreditamento favorisce una selezione dinamica aperta alla possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati, ai quali attribuire sovvenzioni per l'erogazione dei servizi formativi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n.241.


I destinatari dell’Accreditamento sono gli organismi, con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività orientative e/o formative nel territorio della Regione Siciliana.


Il sistema informatico S.Ac Sicilia supporta l’intera procedura di accreditamento e di manutenzione, perseguendo i seguenti obiettivi principali:


  • miglioramento della qualità dell'informazione generale sulle procedure di accreditamento, mirato a selezionare il numero di soggetti accreditati,
  • più rapido accesso delle strutture all'informazione sulla normativa, la sua osservanza e la sua realizzazione,
  • semplificazione, per gli organismi con idonei requisiti, degli atti necessari al perseguimento della procedura di accreditamento,
  • semplificazione delle procedure di valutazione delle domande di accreditamento,
  • accelerazione del sistema di valutazione delle domande e facilitazione del compito del soggetto incaricato delle audit.

Per consultare l’elenco Regionale degli Organismi Accreditati presso la Regione Siciliana clicca qui.

Il Sistema di Accreditamento, orientato alla piena applicazione del DM 166/01, mira all’armonizzazione della qualità formativa erogata e contribuisce a mitigare le differenze occupazionali le diverse aree del paese. Tutto ciò nell’ottica di accrescere l’apertura del mercato, in linea con gli indirizzi dalla CE.


L’accreditamento degli organismi di orientamento e/o formazione, sia a livello nazionale che regionale, riveste una duplice valenza:


  • accreditamento come strumento di verifica logistico-amministrativo del possesso di idonei requisiti,
  • accreditamento come strumento per l’innalzamento della qualità del sistema formativo a finanziamento pubblico.

A seguito della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 è stata stipulato l’Accordo per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

I destinatari dell’Accreditamento sono gli organismi, con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività orientative e/o formative nel territorio della Regione Siciliana.


Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo che ha tra le proprie finalità l’orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio.


Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali e di erogazione.


La sede direzionale è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa, sia funzioni di governo dell’organismo (direzione e gestione economica amministrativa e controllo) e sia di processo (definizione ed analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione).


La sede di erogazione è la struttura logistica dove si svolgono, in maniera stabile e continuativa, attività di formazione e/o orientamento.


L’accreditamento è concesso all’organismo nella sua unitarietà.


La sede direzionale e quella di erogazione possono essere ubicate anche in siti diversi.


Al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, all’organismo è richiesta, in armonia con quanto previsto nell’Intesa del 20 Marzo 2008, di cui all’art.1 comma 3, e negli allegati A, B, C, D, E del regolamento, la conformità ai criteri generali, riguardanti:

  • Risorse infrastrutturali e logistiche;
  • Affidabilità economica e finanziaria;
  • Capacità gestionali e risorse professionali;
  • Efficacia ed efficienza;
  • Relazioni con il territorio.

Sono accreditati di diritto:

  • gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale,
  • le università pubbliche, il consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli istituti superiori parificati legalmente riconosciuti,
  • le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi.
  • gli organismi accreditati presso altre regioni, in conformità all'intesa siglata in conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 cui al comma 3 dell'art. 1.

Non sono sottoposte alle procedure di accreditamento le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio.


Gli organismi di cui sopra presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'Elenco Regionale.

Il sistema di accreditamento recepisce i principi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 Maggio 2001, n.166, e dell’Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 Marzo 2008 ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 ed i relativi allegati.

Qualora siano accertate, successivamente all’accreditamento, irregolarità non integranti fattispecie di revoca, ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all’aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all’invio delle relazioni e documenti di monitoraggio, l’Amministrazione diffida l’organismo a provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni.


Per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario, è facoltà dell’Amministrazione disporre contestualmente la sospensione dell’accreditamento in conformità all’art. 21 quater della legge 7 Agosto 1990, n. 241.


L’Amministrazione dispone la revoca dell’Accreditamento dell’organismo unitariamente considerato nei casi previsti dall’art. 15 comma 3 delle Disposizioni 2015.


Il procedimento di revoca dell’accreditamento dura 60 giorni.


La sospensione e la revoca dell’Accreditamento comportano l’impossibilità per l’organismo di erogare attività orientative e/o formative finanziate o riconosciute dalla Regione Sicilia dal momento in cui è stata disposta.


Gli organismi destinatari del provvedimento di revoca non possono ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non siano definitivamente cessate le cause che l’hanno determinata.


Le sanzioni di cui sopra sono applicate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale su proposta del Responsabile del Procedimento.


In caso di sospensione o di revoca dell’accreditamento l’Amministrazione adotta ogni misura utile per garantire il superiore diritto dell’allievo al completamento del percorso formativo.

L’Amministrazione esegue verifiche sul possesso dei requisiti, anche ricorrendo a risorse esterne, e provvede al monitoraggio sulle attività svolte.


La verifica si articola nei momenti dell’istruttoria e dell’audit in loco.


L’istruttoria si esegue ogni qual volta l’organismo effettua una delle procedure di accreditamento e consiste in una verifica, anche a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.


L’istruttoria si perfeziona entro 30 giorni dall’avvio della procedura. Nell’ipotesi in cui le istanze e la relativa documentazione siano incomplete o comunque irregolari, la procedura è sospesa per un periodo massimo di 30 giorni ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, con provvedimento motivato dall’Amministrazione e comunicato al Responsabile dell’Accreditamento.


Nell’ipotesi di provvedimento negativo o conclusivo si applica la procedura prevista dall’art. 10/bis della L. 241/90.


L’audit in loco consiste in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla documentazione in originale e può essere disposto dall’Amministrazione sia in fase istruttoria che successivamente, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede direzionale e/o le sedi di erogazione.


Nell’ipotesi in cui, in sede di audit, venga riscontrata l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dall’organismo nelle procedure di accreditamento, l’Amministrazione, ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento dell’organismo destinatario del provvedimento, adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 15 del Regolamento.


Il costo dell’audit, stabilito secondo un tariffario che sarà adottato annualmente dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, è a carico degli stessi organismi ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall’organismo.

alta-leggibilita